Art. 4.
(Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 2000, n. 209. Incentivi e agevolazioni ai Paesi in via di sviluppo).

      1. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, dopo le parole: «mezzo di risoluzione delle controversie» sono inserite le seguenti: «, ad impedire l'impiego di lavoro minorile da parte delle imprese ubicate nel proprio territorio».
      2. Il rispetto delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 1 è requisito essenziale per il riconoscimento della qualifica di Paese prioritario nell'ambito delle politiche e delle attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse pubbliche e costituisce titolo di preferenza nell'utilizzo dei servizi commerciali e finanziari dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), della SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa), della Società finanziaria di cooperazione economica con i Paesi dell'est europeo (FINEST Spa) e delle camere di commercio italiane all'estero per l'interscambio con l'Italia, da parte delle imprese estere interessate.